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Novità Fatturazione Elettronica 2022

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A partire dal 2022, l’Esterometro sarà abolito.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la comunicazione trimestrale è abrogata e sostituita dall'obbligo di trasmissione dei dati tramite SDI (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020).

In pratica, mentre fino al 2021 era facoltà trasmettere i dati tramite il SdI (cd. fatture elettroniche emesse e fatture integrate/autofatture per acquisti) al fine di evitare l’Esterometro,

dal 2022 sarà obbligatorio trasmettere i dati tramite SDI.

 

L'invio dovrà essere effettuato:

› entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)

con riferimento alle cessioni effettuate/prestazioni rese;

› entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (per le operazioni con soggetti Ue)

o di effettuazione dell'operazione (per le operazioni con soggetti extra-Ue), con riferimento agli acquisti effettuati/prestazioni ricevute.

 

Cessioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti dal 1° gennaio 2022

I dati relativi alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti/non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente al SdI.

A tal fine, il soggetto passivo residente o stabilito nel territorio dello Stato dovrà convertire i dati della fattura in formato .XML e dovrà trasmetterla al SdI entro gli ordinari termini di emissione

(i.e. solitamente entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).

Il file .XML dovrà avere la medesima struttura di quello attualmente in uso per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti residenti.

 

Acquisti effettuati da fornitori/prestatori non residenti dal 1° gennaio 2022

Come per le operazioni attive, anche i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, ricevuti da fornitori/prestatori non residenti/non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente al SdI.

A tal fine, il soggetto passivo residente o stabilito nel territorio dello Stato sarà tenuto a convertire i dati del documento integrativo o dell’autofattura in formato .XML e dovrà trasmetterli al SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura di acquisto (nel caso di fornitori/prestatori stabiliti nella Unione Europea) o di effettuazione delle operazioni (nel caso di fornitori/prestatori stabiliti fuori dalla Unione Europea).

Il file .XML dovrà avere la medesima struttura di quello attualmente in uso per le operazioni attive, ma presenta delle peculiarità nel contenuto: tra le altre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto dei codici <TipoDocumento> specifici, utili ad identificare i documenti oggetto di comunicazione, in particolare:

TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da controparti non residenti;

TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;

TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto locali di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972.

 

Aspetti sanzionatori

Sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 1, comma 1104, Legge di Bilancio 2021, prevede una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (disposizione recepita all’interno dell’articolo 11, comma 2-quater, D.lgs. 471/1997).